Organismo di composizione della crisi

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o ad un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al Tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati. Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal Giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Durante l'esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato.

O.C.C. dell'ODCEC Ragusa

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Il Ministero della Giustizia, in data 27/04/2017, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, al numero progressivo 109, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

Il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 4 lett. b) del D.M. 202/14, è il Dott. Salvatore Barracca

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